L’imitazione del marchio lede la pubblica fede, ancorchè grossolana

L’imitazione del marchio lede la pubblica fede, ancorchè grossolana
20 Giugno 2018: L’imitazione del marchio lede la pubblica fede, ancorchè grossolana 20 Giugno 2018

La Suprema Corte si è occupata del caso di 86 paia di scarpe con marchi e segni distintivi  contraffati, condannando il detentore per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni distintivi falsi (art. 474 c.p.).

La Corte penale (sez. II) con la sentenza n. 19718/18, depositata il 7 maggio 2018, ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanisetta, stabilendo che non rileva la grossolanità della contraffazione ai fini dell’operatività del reato impossibile, dal momento che l’art. 474 c.p. tutela in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede. Quest’ultima deve essere intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio, gravemente danneggiato dalla difficoltà di distinguere, una volta messo in circolazione il prodotto, quello originale da quello non autentico. Tale  indirizzo qualifica la fattispecie come reato di pericolo, per la cui configurazione non necessita la realizzazione dell’inganno,  non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione – e le condizioni di vendita – siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

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